La Cassazione salva i clandestini: lo ‘scudo della Legge Cirinnà’

Lo scorso 18 ottobre, la Suprema Corte di Cassazione ha depositato una sentenza che ha completamente invertito l’orientamento precedente in materia di espulsione degli immigrati che commettano reati in Italia.
L’inversione di tendenza è stata in senso più favorevole ai clandestini che delinquono nel nostro territorio, sulla base della nuova Legge detta ‘Cirinnà’, n.76/2016 del maggio scorso, in materia di unioni civili e di convivenze.
Prima di questa Legge l’orientamento della giurisprudenza era nel senso di convalidare le ordinanze di espulsione che venivano comminate nei riguardi di immigrati clandestini in carcere, per gli ultimi 2 anni della loro pena detentiva, come sanzione alternativa prevista dalla Legge 189 del 2002 denominata ‘Bossi-Fini’.
L’espulsione era per loro inevitabile alla fine della pena detentiva, dato lo ‘status’ di clandestini, anche quando i delinquenti in questione avessero intrapreso relazioni di convivenza con donne italiane.
Ciò in virtù del fatto che la legislazione nazionale dello Stato ospitante non prevedeva, prima della Legge Cirinnà, alcuna equiparazione con l’istituto del matrimonio.
Dal maggio scorso e con l’introduzione della nuova Legge sulle unioni civili e sulle convivenze, qualcosa è cambiato anche a favore di questa categoria di delinquenti, che potrebbero usare l’escamotage della convivenza con una donna italiana solo al fine di evitare un provvedimento di espulsione che diversamente sarebbe per loro inevitabile.
Come è facile supporre sia avvenuto nel caso particolare di cui qui stiamo trattando.
La Cassazione ha reputato “causa ostativa” della espulsione di un clandestino che delinque la semplice presenza di un “contratto di convivenza disciplinato dalla Legge 76/2016”.
E così un magrebino di 28 anni che stava scontando il carcere per dei reati commessi in Italia, ha evitato il decreto di espulsione emesso da un giudice di Cuneo impugnando il provvedimento e adducendo che aveva nel frattempo ‘stipulato’ un contratto di convivenza con una donna italiana.

E la Cassazione gli ha dato ragione.
Alla luce dei fatti nutriamo qualche perplessità sulla buona fede dell’appellante in questione: come ha potuto instaurare una relazione di convivenza con un’italiana se aveva la restrizione della libertà personale in carcere?
E se ottenuto il via libera ad evitare l’espulsione quel contratto di convivenza non viene rispettato, perché per la nuova Legge si può disattendere quando si vuole senza un vincolo di durata – a differenza delle unioni civili fra omosessuali che prevedono invece l’intervento dell’ufficiale di stato civile e sono più ‘vincolanti’ – può il pregiudicato in questione continuare a vagare nel nostro territorio a rischio dell’incolumità delle persone?
Al netto di pregiudiziali morali o religiose sulle unioni civili, qui la riflessione è prettamente giuridica: la nuova Legge Cirinnà può essere strumentalizzata per ‘infilare’ casi che nulla hanno a che fare con la ‘ratio’ dei due nuovi Istituti di unioni civili fuori dal matrimonio fra persone dello stesso sesso e convivenze fra maschio e femmina.
E questa sentenza apre al riguardo più di uno spunto di riflessione.
Che giriamo volentieri ai nostri lettori.

Giovanni Fortuna

(Articolo tratto dal periodico bimestrale “Il Mondo” n.1/2016)

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