Negli ultimi giorni, dopo la segnalazione e l’articolo di Vito Tricarico in cui raccontava la sua “disavventura” presso l’ufficio elettorale del comune di Stigliano (Mt), ci siamo messi alla ricerca della normativa che disciplina il furto e lo smarrimento della tessera elettorale. Questo per chiarire in modo definitivo gli obblichi dell’elettore e gli obblighi degli uffici preposti…. La normativa dice che in caso di smarrimento il cittadino deve rivolgersi al comune di appartenenza per il rilascio del duplicato. Il comune รจ tenuto a consegnare la nuova tessera senza bisogno che prima l’elettore faccia la denuncia di smarrimento presso la Polizia o i Carabinieri. Il cittadino puo’ comunque, se vuole, fare la denuncia, ma tale adempimento non รจ necessario. Il comune รจ obbligato a fornire il duplicato a semplice richiesta del cittadino, senza richiedere a questi di recarsi primaย a sporgerne denuncia presso le pubbliche autoritร .
Lo dice una sentenza del 22 Febbraio 2016 che vi riportiamo integralmente.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4 โ 22 febbraio 2016, n. 708
Presidente Severini โ Estensore Prosperi
Fatto e diritto
Risulta dagli atti che il giorno 25 maggio 2014 si svolsero in S. Agata dei Goti (BN) le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale. Vi partecipavano quattro liste che riportavano rispettivamente: la lista n.2 voti 3.970, la lista n.4 voti 3.293, la lista n.1 voti 273 e la lista n.3 voti 22. Tale risultato veniva impugnato davanti al Tribunale amministrativo della Campania da due cittadini elettori, Domenico Pietrovito e Carmela Iodice, perchรฉ viziato in termini di procedure di identificazione degli elettori e di ammissione al voto, in quanto da un lato la quasi totalitร degli elettori sarebbe stata ammessa senza la previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, bensรฌ sulla base di attestazione di conoscenza da parte degli scrutatori cosรฌ come verificabile dalle liste elettorali di sezione e dallโaltro lโabnormitร del ricorso a circa cinquecento duplicati della tessera elettorale ed ancora dalla irregolare designazione degli scrutatori chiamati a comporre gli undici seggi elettorali e del presidente del seggio n. 7.
Il Comune di SantโAgata dei Goti si costituiva in giudizio per dedurre lโinammissibilitร e lโinfondatezza dei motivi
di ricorso. Si costituivano inoltre i controinteressati, i quali deducevano la genericitร e comunque lโinfondatezza del ricorso.
Il Tribunale amministrativo si pronunciava con la sentenza 24 settembre 2015, n. 4605 che riteneva inammissibile, per genericitร , la censura relativa allโammissione al voto al voto di โmoltissimiโ elettori senza lโannotazione degli estremi del documento di riconoscimento ma sulla base della โconoscenza personaleโ in assenza delle formalitร previste dallโart.48 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), dato che la censura non precisava nรฉ il numero, nรฉ le sezioni dove le irregolaritร si sarebbero svolte, tanto da apparire meramente strumentale ed esplorativa.
La sentenza riteneva invece fondata la censura sullโanomalia del numero di duplicati da parte dellโufficio elettorale, poichรฉ lโuso del duplicato รจ subordinato dalla legge alla presentazione di una denuncia presso gli Uffici di Pubblica Sicurezza. In sede di istruttoria era stato accertato che, rispetto ai 304 nominativi trasmessi dal Comune, solo in 99 casi erano state presentate denunce alla Stazione dei Carabinieri di SantโAgata dei Goti, mentre in 125 casi esistevano denunce di smarrimento presentate al Comandante del Corpo di Polizia Municipale diSantโAgata dei Goti, in un caso vi era dichiarazione sostitutiva senza denuncia di smarrimento e per i restanti 79 elettori non era stata esibita documentazione.
Tutto ciรฒ, per il Tribunale amministrativo, violava la legge quanto ad acquisizione delle denunce di smarrimento ed al rilascio di duplicati delle tessere elettorali, in quanto per buona parte le denunce erano state presentate alla Polizia municipale, anzichรฉ alla Polizia di Stato o ai Carabinieri. In caso di furto o smarrimento della tessera viene rilasciato dal Comune al titolare, su domanda accompagnata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza quali questure, caserme dei Carabinieri e commissariati di P.S., mentre in ipotesi di deterioramento il rilascio del duplicato รจ subordinato alla presentazione di apposita domanda ed alla riconsegna del documento deteriorato. Nella fattispecie era palese la violazione di tali disposizioni, tantโรจ che cosรฌ era stato consentito lโesercizio del diritto di voto a soggetti che non erano in condizione di farlo.
Con appello in Consiglio di Stato notificato il 13 ottobre 2015 il candidato sindaco eletto Carmine Valentino e gli altri interessati riportati in epigrafe impugnavano la sentenza in questione, sostenendo lโinammissibilitร del ricorso di primo grado e in particolare delle censure formulate con il motivo accolto in primogrado.
In sintesi, gli appellanti deducono che i due ricorrenti non avevano evidenziato essere effettive, alcune asserite violazioni che a dire loro avrebbero inciso sulla regolaritร delle operazioni elettorali; non avevano indicato con precisione i singoli episodi, nรฉ se i titolari dei duplicati avessero effettivamente espresso il voto; ancora, che per i 79 elettori che avevano ottenuto il duplicato della stessa tessera elettorale senza la prescritta denuncia mancasse nel ricorso di primo grado lโinerente censura e conseguentemente si versava in ultrapetizione. Inoltre le funzioni ausiliarie assegnate dallโart. 5 l. 7 marzo 1986, n. 65 al personale della polizia municipale non potevano escludere in capo ai loro uffici la qualifica di uffici di pubblica sicurezza, al punto da escludere la competenza di ricevere una denuncia di smarrimento di tessera elettorale e la possibilitร di richiesta di duplicato.
Gli appellati Pietrovito e Iodice si costituivano in giudizio con appello incidentale notificato il 26 ottobre 2015, con il quale insistevano sulla correttezza della decisione di primo grado relativamente alla questione dei duplicati delle tessere e affermavano lโinfondatezza dellโappello circa la genericitร del motivo, in secondo luogo rinnovavano il motivo di ricorso respinto con la sentenza impugnata sullโammissione al voto diversi cittadini sullabase della mera conoscenza personale e non del documento dโidentitร ed in terzo luogo ribadivano il motivo tacitamente assorbito nella sentenza del Tribunale amministrativo sullโirregolare composizione dei seggi elettorali, assumendo che tutti gli scrutatori che ne avevano fatto parte erano membri della maggioranza uscente facenti parte della commissione elettorale consiliare, in violazione delle norme disciplinanti la materia, in particolare lโart. 6 del l. 8 marzo 1989, n. 85 nel testo vigente.
Quindi gli appellati concludevano per lโinammissibilitร e lโinfondatezza dellโappello principale e per la fondatezza e lโaccoglimento dellโappello incidentale.
Allโodierna udienza del 4 febbraio 2016 la causa รจ stata trattenuta in decisione.
Lโappello principale va accolto, vista la fondatezza della sua unica censura.
La sentenza impugnata indica lโirregolaritร di 205 duplicati di tessere elettorali, in quanto per 125 casi il rilascio del duplicato รจ stato preceduto da denuncia di smarrimento presentata al Comandante della Polizia municipale di SantโAgata dei Goti e non alla Polizia di Stato o ai Carabinieri secondo disposizioni di legge; e per un caso vi era solo una dichiarazione sostitutiva senza denuncia di smarrimento mentre per i residui 79 elettori non risultava alcuna documentazione di accompagnamento.
In primo luogo varilevato che nulla รจ stato precisato con il ricorso originario, nรฉ dalle difese degli appellati, circa quanto abbia effettivamente inciso una tale asserita irregolaritร ; se gli elettori dotati di duplicato abbiano effettivamente espresso il loro voto ed in quale seggio elettorale; nemmeno risulta una censura specifica relativamente ai 79 elettori dotati di duplicato di tessera senza la previa denuncia, nรฉ le difese del Pietrovito e della Iodice controdeducono elementi sul punto: perciรฒ il vizio di ultrapetizione della sentenza appare fondato.
In secondo luogo si deve richiamare lโart. 5, comma 1, l. 7 marzo 1986 n. 65 recante le disposizioni quadro sullโordinamento della polizia municipale, il quale recita: โIl personale che svolge servizio di polizia municipale, nellโambito territoriale dellโente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualitร di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dellโarticolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
b) (โฆ);
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dellโarticolo 3 della presente legge;โ
Ora, รจsufficiente nel caso di specie la previsione cui alla rassegnata lett. a) per cogliere la fondatezza della doglianza degli appellanti: la statuizione normativa comprende il ricevimento di una denuncia di smarrimento da parte di un privato, senza preclusioni riguardo agli effetti riflessi sulla tenuta dei registri elettorali, che pure รจ attribuzione propria dei Comuni. ร perciรฒ ben possibile che la sequenza composta dalla denuncia di smarrimento della tessera elettorale e dal successivo rilascio del duplicato possa svilupparsi interamente allโinterno dellโorganizzazione comunale, senza cioรจ che vi sia lโesclusiva di una ripartizione esterna della fase iniziale della sequenza stessa (mediante denuncia di smarrimento solo agli uffici della Polizia di Stato o dellโArma dei Carabinieri). Non vi รจ, in altri termini, per la legge alcuna preclusione nei confronti della Polizia municipale a ricevere utilmente una tale denuncia di smarrimento o di furto, anche se poi รจ lo stesso Comune, mediante altra articolazione organizzativa, che rilascia il duplicato della tessera elettorale. Diversamente, del resto, si dovrebbe irragionevolmente concludere che la Polizia municipale รจ abilitata, in quanto polizia giudiziaria, a ricevere la denuncia per furto (che รจ notitia criminis), ma non quella per smarrimento (che non si riferisce a un reato): benchรฉ siano i medesimi gli effettipratici riguardo allโabilitazione pratica al voto, cioรจ il rilascio da parte del comune del duplicato della tessera elettorale.
La giurisprudenza, del resto, รจ consolidata circa le funzioni di pubblica sicurezza della polizia municipale: la caratterizzazione di ausiliarietร รจ legata in via precipua alla funzione in senso generale, e non si riferisce alla figura del singolo agente di polizia municipale (Cons. Stato, IV, 30 settembre 2002 n. 4982).
Eโ poi infondato lโappello incidentale nei due motivi sostenuti, lโuno concernente lโammissione al voto di una serie di elettori sulla base della โconoscenza personaleโ, lโaltro la composizione dei seggi elettorali.
Quanto alla questione dellโammissione al voto, si deve ribadire quanto assunto dal Tribunale amministrativo sulla genericitร della censura, visto che nulla si dice sul numero degli elettori che sarebbero stati ammessi al voto per conoscenza da parte degli scrutatori, nรฉ dei seggi nei quali ciรฒ sarebbe accaduto: e ciรฒ a prescindere dal fatto che il d.P.R. n. 570 del 1960 ammette pacificamente tale modalitร di azione dellโelettore, dandole una specifica regolamentazione con specificazione su quanto va riportato nel registro elettorale.
Non รจ dunque dato qui muovere dallโassunto che sia stata comunque commessa una violazione di legge: non soccorre in senso invero quantoafferma lโappello incidentale, laddove fa questione dellโammissione al voto con il sistema contestato di โquasi tutti i 7.960 votantiโ โ pag. 21 โ allorchรฉ lโistruttoria ne ha rilevato il numero in 5.119, ovverosia nel 64% (cioรจ quasi due terzi); nemmeno puรฒ costituire indizio di illegittimitร che il metodo sia stato seguito di piรน in determinati seggi rispetto che in altri: in ogni caso si tratta di un Comune di circa 11.000 abitanti, caratterizzato da un suo centro urbano storico e da altre 64 frazioni, localitร e nuclei abitati sparsi: vale a dire da un corpo elettorale piuttosto contenuto e da una serie di piccole aggregazioni abitative, dove la frequente reciproca conoscenza personale รจ un dato sociale ben plausibile.
Dunque non si ravvisano le illegittimitร sostenute.
Inammissibile รจ poi il secondo motivo, concernente la designazione degli scrutatori: la censura appare generica e si limita a richiamare unโindistinta indicazione degli scrutatori componenti di seggi come non meglio identificati โmembriโ della maggioranza uscente, senza riportare nomi, modalitร del procedimento seguito nemmeno nei tratti sommari e senza specificare gli accadimenti nel dettaglio in almeno uno dei seggi.
Per le suesposte considerazioni lโappello principale va accolto, mentre va dichiarato inammissibile lโappello incidentale, con laconseguente riforma della sentenza impugnata.
La particolaritร della controversia permette la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie l โappello principale e dichiara inammissibile lโappello incidentale e, per lโeffetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallโautoritร amministrativa.
Speriamo di aver fatto chiarezza in merito alla questione:
PER LO SMARRIMENTO DLLA TESSERA ELETTORALE NON C’E’ L’OBBLIGO DI PRESENTARE ALCUNA DENUNCIA LO DICE LA LEGGE