Processo civile: entra in vigore la negoziazione assistita obbligatoria

Nello scorso mese di novembre il Parlamento aveva approvato definitivamente la riforma della giustizia e del processo civile contenuta nel pacchetto-riforme del governo Renzi, convertendo in Legge n. 162/2014  il decreto del governo n. 132/2014, anche se con alcune modifiche. Le principali novità di questa riforma, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014, (entrata in vigore per alcune parti il giorno successivo e per altre parti dopo 30 giorni e dopo 90 giorni ) sono le seguenti:
1)    Snellimento delle cause pendenti in primo grado e in appello con possibilità di trasferimento in sede di arbitrato forense;
2)    Negoziazione assistita con gli avvocati finalizzata alla conciliazione extragiudiziaria;
3)    Negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio ( entrata in vigore l’11 dicembre 2014 );
4)    Riduzione delle ferie dei magistrati e dei relativi termini di sospensione della prescrizione (dall’1 al 31 agosto e non più fino al 15 settembre );
5)    Passaggio dal rito ordinario al rito sommario delle cause semplici.

L’unica ratio di tutti questi interventi di riforma è ovviamente quella di ridurre il carico dei processi  in funzione deflattiva, essendo fortemente ingolfata la macchina della giustizia per l’esorbitante numero dei procedimenti civili  già avviati e non ancora definiti, che a oggi  si aggira intorno alla stratosferica cifra di 5 milioni di cause!
Fra le novità della riforma quella della negoziazione assistita obbligatoria assume particolare rilievo di attualità  perché entra in vigore oggi,  9 febbraio 2015, al novantesimo giorno dalla pubblicazione della Legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Cosa cambia da oggi  a tale riguardo?
Si introduce la possibilità di accordarsi, fra le parti della lite, prima di andare davanti al giudice mediante la cosiddetta convenzione  di negoziazione: le parti si impegnano a cooperare in buona fede per risolvere in via amichevole la controversia.
Tutto l’iter procedimentale non può avere durata superiore a tre mesi.

All’atto del conferimento dell’incarico, ciascun avvocato della controversia  insorta deve informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita e, successivamente, lo stesso deve provvedere ad inviare la richiesta di negoziazione alla controparte. L’atto deve indicare l’oggetto della controversia, che non può riguardare diritti indisponibili, né, come aggiunto in sede di conversione, vertere in materia di lavoro.
Dal momento della comunicazione dell’invito si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato entro 30 giorni, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Nel caso di raggiungimento di un accordo, esso ha lo stesso valore di un provvedimento del Giudice e la negoziazione è servita ad evitare il sovraccarico dei processi.

Viene valorizzata la figura del professionista avvocato: a lui è attribuito il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale è prevista, a pena di nullità, la forma scritta. Poteri di certificazione sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione: l’autografia della firma apposta in calce all’invito e la dichiarazione di mancato accordo.
Ma occorre precisare un punto importante: questa nuova procedura negoziale ed extra-giudiziaria, che si svolge dinanzi agli avvocati, in alcuni casi è obbligatoria, in altri è facoltativa e in altri ancora è vietata.
E’ obbligatoria nei seguenti casi: in materia di risarcimento del danno da sinistri stradali, per il recupero di somme fino a 50.000 euro, a qualsiasi titolo dovute e in materia di contratti di trasporto o sub-trasporto. In tali casi  occorrerà  rivolgersi a un avvocato che, prima di poter avviare una causa davanti al giudice, dovrà obbligatoriamente esperire un tentativo di negoziazione assistita con l’altra parte convenuta.  Ciò comporta che la negoziazione assistita diventa condizione di procedibilità dell’azione civile, nei casi appena indicati  in cui questa è obbligatoria.
La negoziazione è invece  facoltativa  nei seguenti casi:  in materia di controversie relative a ricorsi per decreto ingiuntivo, in procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, in contratti conclusi tra professionisti e consumatori e nei casi di azione civile esercitata nel processo penale.
La negoziazione assistita è  infine vietata  per le cause di lavoro e per quelle che abbiano ad oggetto diritti indisponibili: in questi casi sarà necessario il ricorso al giudice come unico rimedio esperibile.
Ultimo punto: chi paga?

Data l’obbligatorietà dell’assistenza del legale, sarà a carico delle parti il compenso per la prestazione professionale fornita dall’avvocato. Tuttavia, in caso di negoziazione assistita obbligatoria, all’avvocato non è dovuto il compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ma dal momento che lo Stato paga solo per le cause e non anche per i tentativi di conciliazione stragiudiziale,  l’avvocato si vedrà costretto in questi casi, per una volta, a lavorare gratis.

Giovanni Fortuna

9.02.2015

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