Matrimonio omosessuale all’estero: la trascrizione è illegittima.

Della serie quando sono i sindaci a violare la Legge. E’ ciò che sta accadendo in Italia, da qualche mese a questa parte, sull’onda di una pronuncia del Tribunale di Grosseto, risalente all’aprile scorso che, per quanto meriti rispetto, è decisamente discutibile. Se non altro perché contrasta sia con la Corte di Cassazione che con la Corte Costituzionale, (notoriamente sovraordinati a un Tribunale di provincia ) che sul merito si erano pronunciate in senso contrario. Ergo ubi maior minor cessat.
Prima di entrare nel merito, è bene chiarire che quando c’è un vuoto normativo interno, a fronte di un atto giuridico contratto all’estero non contemplato nel nostro Ordinamento, si possa cercare di colmarlo con un atto di riconoscimento sulla base dei principi generali.
E così può capitare che esca fuori l’Ordinanza del Tribunale di Grosseto che, prescindendo dal nostro codice civile e dalla nostra Costituzione che non contemplano l’istituto equivalente in Italia, imponga al Comune con un sillogismo assai discutibile di trascrivere un matrimonio tra cittadini italiani dello stesso sesso, celebrato all’estero, nei registri dello stato civile del comune di residenza.
Tecnicamente un atto che manchi di un suo requisito essenziale, come l’essere maschio e femmina per contrarre matrimonio in Italia, è giuridicamente inesistente. Sicché per quanto un matrimonio celebrato in Spagna fra due uomini italiani sia valido in territorio iberico, che ha una Legge che lo prevede,  lo stesso non può darsi in Italia, dove rimane improduttivo di effetti giuridici per il fatto che da noi quella Legge non c’è.
E invece i nostri valenti sindaci, da Milano a Latina, passando per Napoli, Grosseto, Ravenna, Trieste e da ultimo Bologna, hanno  dato luogo o intendono dare luogo alla trascrizione del matrimonio omosessuale contratto all’estero, sulla scia della giurisprudenza “costitutiva” proveniente da Grosseto.
Ma cosa dicono le Corti Supreme sopra citate, della Consulta e della Cassazione sul punto?
La sentenza della prima sezione civile n. 4184, del 15 marzo 2012, così recita. “Il matrimonio civile tra due cittadini italiani dello stesso sesso, celebrato all’estero, è inidoneo a produrre effetti giuridici nell’ordinamento italiano dovendosi applicare la legge nazionale dei nudendi a norma dell’art.27 l. 218 del 1995 (Fattispecie relativa a due cittadini italiani dello stesso sesso, i quali, unitisi in matrimonio nei Paesi Bassi, avevano impugnato il rifiuto di trascrizione dell’atto, opposto dall’ufficiale di stato civile italiano).
La Legge nazionale dei nudendi sarà ovviamente quella italiana se gli sposi sono italiani, e a tale riguardo l’articolo 115 del codice civile stabilisce che il cittadino italiano è soggetto alle disposizioni contenute nel Codice Civile del titolo VI del libro primo sul Matrimonio, anche quando contrae matrimonio in un paese straniero. Tali disposizioni si riferiscono ai coniugi in quanto uomo e donna, così come del resto fa la Costituzione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 15 aprile 2010, n. 138,  si era espressa sulla questione di legittimità costituzionale delle norme poste a fondamento del rifiuto dell’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni del matrimonio di due persone dello stesso sesso, e nella parte in cui non consentono a persone di orientamento omosessuale di contrarre matrimonio. La Consulta nega, in questa sentenza, l’esistenza di una norma costituzionale che riconosca il diritto al matrimonio di persone dello stesso sesso, e anche se poi  afferma che nel concetto di “formazioni sociali” di cui all’art. 2 Cost. è inclusa l’unione omosessuale, il riconoscimento e la garanzia di tale diritto, è da ricondurre ad un’esclusiva scelta del Parlamento.
Da ciò ne deriva che, fino a quando il Parlamento non legifera sul punto, l’ufficiale di stato civile non può trascrivere nel registro del Comune un matrimonio omosessuale contratto all’estero.
Come devono essere considerati allora i tentativi maldestri dei sindaci di trascrivere, in barba al nostro Ordinamento, quanto dichiaratamente contrario alle Leggi del nostro Stato? Semplicemente atti illegittimi: letteralmente contra legem.
Non mi meraviglierei che vengano dichiarati tali, di qui a breve, dai nostri giudici.
Allo stato tali trascrizioni rimangono prive di efficacia giuridica e come tali improduttivi di effetti, per le ragioni sopra esposte.
Almeno fino a quando ci siano delle novità provenienti dal Parlamento, che non mancheremo di sottoporre all’attenzione dei lettori.

Giovanni Fortuna

16.07.2014

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