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sabato 30 Settembre 2023
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Il caso Gangemi

Dopo il caso Gangemi mai più un giornalista in carcere: la Camera approva la proposta di legge sulla diffamazione a mezzo stampa. Il 5 ottobre scorso è stato arrestato per il reato di diffamazione a mezzo stampa Francesco Gangemi, giornalista pubblicista dal 1983 nonché direttore del mensile Dibattito News con sede a Reggio Calabria. Nonostante l’età avanzata di 79 anni che gli consentiva per legge la misura alternativa dei domiciliari, nell’ordinanza di arresto è scritto che l’opinionista ”ha omesso di presentare l’istanza per la concessione delle misure alternative alla detenzione nei termini prescritti”. Per questo doveva scontare 2 anni di carcere.
Immediate le reazioni della Fnsi (organo nazionale rappresentativo della stampa), per bocca del suo segretario Franco Siddi:  “Quanto accaduto al giornalista pubblicista Francesco Gangemi  appare una mostruosità difficilmente concepibile per qualsiasi ordinamento democratico che si fondi sulla libertà di espressione, di stampa e sul pluralismo delle idee.”
E ancora : “Ci appelliamo al Parlamento perché voglia con urgenza riformare la legge sulla diffamazione, per evitare il ripetersi di questi dolorosi sconci. Alle cariche istituzionali dello Stato chiediamo, infine, una considerazione appropriata e umana del caso che faccia uscire al più presto il giornalista Gangemi dalle patrie galere”.
Con viva soddisfazione registriamo che il duplice appello di cui sopra è stato accolto da chi di dovere : dopo 6 giorni di reclusione, l’11 ottobre scorso, il giornalista Gangemi è uscito dal carcere per essere trasferito ai domiciliari e  il 17 ottobre 2013  la Camera ha finalmente approvato, dopo anni di dibattiti inconcludenti, la proposta di Legge che abolisce il carcere per i giornalisti.
Ora il testo di Legge deve passare al Senato per la sua definitiva approvazione, e a noi non resta che incrociare le dita.
Nel frattempo vorrei meglio puntualizzare di cosa stiamo parlando.
L’articolo 595 del codice penale, così come attualmente dispone al suo 3° comma, punisce con il carcere i giornalisti che, nello svolgimento del loro lavoro, commettano il reato di diffamazione.
Se è vero che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…” ( art.21 della Costituzione ) è anche vero che tale diritto incontra dei limiti ben specifici qualora l’opinione espressa giunga a ledere l’altrui onore e reputazione.
La differenza fra l’ingiuria e la diffamazione consiste nel fatto che nel primo caso la persona offesa è presente, nel secondo è invece assente, ed è necessario che più persone siano presenti nell’ascoltare il contenuto diffamatorio che viene diffuso. Nel caso della stampa, è sottinteso che una pluralità di persone ne vengano a conoscenza, e per questo c’è un’aggravante di pena, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, invece che solo fino a 1 anno come nel caso della diffamazione semplice, e non a mezzo stampa.
Mentre attualmente la pena detentiva è prevista in alternativa alla pena pecuniaria, rispettivamente di 1032  e 516 euro per le due forme di diffamazione, (nel caso di Gangemi era scattata la misura carceraria e non pecuniaria perché aveva accumulato ben 8 sentenze di condanna in 5 anni ) la nuova Legge – se  passa anche al Senato come è stata approvata alla Camera – abolisce del tutto la reclusione in carcere per punire con due tipi di multa la diffamazione a mezzo stampa : da 5000 a 10000 euro nel caso di offese con attribuzione di un fatto determinato che sia vero, oppure da 20000 a 60000 euro nel caso dell’attribuzione di un fatto determinato, che sia falso, consapevolmente diffuso come tale ma spacciato per vero.
Nella nuova Legge, ancora in attesa di approvazione definitiva al Senato, compaiono per la prima volta le testate giornalistiche on line, evidentemente inesistenti al tempo del codice penale del 1930, e qui è curioso sottolineare come vengano equiparati alla carta stampata solo i giornali on line regolarmente registrati e non anche i blog, come quello  del Movimento 5 stelle.
Le norme più restrittive, in particolare la clausola vessatoria della smentita che va fatta entro 2 giorni con rettifica all’inizio dell’articolo, senza modificare la pagina URL del testo, sarebbero riservate solo ai giornali on line iscritti al Registro della stampa. Se ciò risulterà rispondente al vero i blog e i siti potranno lasciare inalterate le loro notizie false mentre i giornali dovranno operare tempestivamente le rettifiche, con la pena accessoria della sospensione temporanea da 1 a 6 mesi dall’Ordine professionale, dell’autore dell’articolo diffamatorio.
Staremo a vedere.
Nel frattempo e in conclusione,  vorrei ricordare a coloro che si occupano di giornalismo politico i 3 criteri indicati dalla storica “sentenza decalogo” della Cassazione, anno 1984, che stabilì la liceità della critica, anche aspra, mossa all’attività dei politici mediante la carta stampata, ( oggi anche on line ), senza incorrere nel reato di diffamazione : la veridicità della notizia, la sua rilevanza di interesse pubblico e il rispetto della continenza verbale.
In questo modo un contenuto giornalistico, anche se oggettivamente offensivo perché va a denunciare un’incapacità del politico a gestire bene la “cosa pubblica”, non è penalmente punibile come diffamazione se corrisponde all’esercizio di un diritto, quello di fare cronaca, costituzionalmente garantito. Tant’è che una recente sentenza della Cassazione, del 2013, ha assolto qualcuno che, condannato in primo grado per diffamazione a mezzo stampa, aveva definito un consigliere regionale che aveva sperperato denaro pubblico in scelte sbagliate di investimento, un “dilettante allo sbaraglio”.
Questa la motivazione dell’assoluzione: “La lotta politica rende adusi a un linguaggio, la cui scorrettezza incorrerebbe sempre nel delitto di ingiuria o di diffamazione se una riconosciuta desensibilizzazione della sua potenzialità offensiva entrata nel costume non lo accreditasse come legittimo. Da tale presa di consapevolezza discende l’ammissibilità di un linguaggio duro e veemente, in quanto funzionale allo scontro politico, volto ad attaccare il soggetto in ragione della carica pubblica occupata o che aspira ad occupare”.
Dare a un politico del “dilettante allo sbaraglio” è dunque un’espressione offensiva ma non diffamatoria, in ragione del diritto di cronaca e in nome della verità dei fatti che i lettori hanno diritto di conoscere.
Con l’augurio che la nuova Legge passi al più presto e in via definitiva anche al Senato, il mio pensiero va  a tutti i bravi giornalisti “perseguitati”, con l’invito a continuare a fare sempre libera informazione al servizio della verità, senza più avere all’orizzonte lo spauracchio del carcere per via delle querele dei potenti “offesi” solo perché  legittimamente sbugiardati.

 

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