Bologna: bimba data in affido a coppia omosessuale

Il Tribunale minorile regionale dell’Emilia Romagna, con sede a Bologna, ha emanato un decreto di affido provvisorio biennale di una bimba di 3 anni a una coppia di fatto omosessuale, che convive stabilmente da sei anni nella città di Parma. Con questo decreto  il Collegio dei giudici dei minori ha respinto il ricorso presentato dalla Procura, che si era opposta alla decisione presa in tal senso in prima battuta dal giudice tutelare su segnalazione dei servizi sociali. Respingendo il ricorso i giudici hanno ratificato di conseguenza l’affidamento alla coppia omosessuale.
La notizia ha destato molte perplessità  con un seguito di prese di posizioni contrastanti che ha attraversato in poco tempo l’intero stivale, con un riflesso massmediatico a dir poco altisonante, che merita qualche considerazione a partire  dal punto fermo della Legge.
Occorre anzitutto distinguere l’istituto normativo dell’adozione da quello dell’affido temporaneo : nel primo caso nessun giudice italiano potrà affidare in via definitiva un bambino a una coppia omosessuale perché la Legge n. 184 del 4.05.1983 prevede espressamente che la “dichiarazione di disponibilità all’adozione” possa essere effettuata soltanto  da una coppia di coniugi sposati da almeno tre anni.
Diverso è il regime normativo per l’affido provvisorio dei minori, dove la Legge prevede di liberare temporaneamente i minori da condizioni difficili in cui versano  nelle famiglie di origine, per un periodo determinato in cui possano essere accolti in istituti, o presso una famiglia o da una persona sola, o da due persone che assolvano il compito di genitori, anche non sposati.
A volte sono i genitori stessi a chiedere l’affido, per i  problemi in cui versano fra i più svariati, che impediscono loro di assicurare  un sano ambiente di crescita al minore. A volte sono i servizi sociali che segnalano il caso al giudice tutelare dei minori, dopo accurate indagini fatte anche nelle scuole.
Si pensi ai casi di genitori drogati o carcerati o psicologicamente instabili, a cui viene sottratta temporaneamente la potestà sui figli, per il bene degli stessi, con l’intervento dei servizi sociali.
In questo caso si è deciso di dare una bimba di 3 anni a una coppia di omosessuali, che dovrebbe sopperire al ruolo genitoriale che è venuto meno, non sappiamo per quali fondati motivi, dalla mamma e dal papà della piccola.
Ma è proprio su questo punto che nasce il contrasto di posizioni : posto che i giudici non hanno violato la Legge con l’emanazione di questo decreto, non sussistendo l’obbligo di scelta solo appannaggio di coppie sposate, come per l’adozione, siamo sicuri che è stata fatta la migliore scelta possibile “per il bene del minore” affidare a due papà la bimba in questione piuttosto che a una mamma e a un papà?
La Procura, che è fatta di rispettabilissimi  magistrati che hanno il senso delle Leggi e motivano i loro atti alla luce dei principi e delle norme dell’Ordinamento – e  non certo per motivi  di omofobia di chi  che ce l’ha contro i gay – aveva   presentato ricorso a questa decisione in nome della maggiore tutela possibile del minore, che non sembrava essere soddisfatta a pieno da questa scelta.
“La Legge – spiega il procuratore capo Ugo Pastore – prevede che venga data priorità alle coppie con figli e se non risultano coppie con figli idonee, bisogna che tutto questo venga motivato”.
Qui non c’entra l’orientamento sessuale degli affidatari, la questione è procedurale.
I giudici che hanno emesso il provvedimento hanno dichiarato di aver basato la scelta esclusivamente nell’interesse della bimba e per il suo maggior bene, hanno spiegato che i due conviventi erano già conosciuti dalla piccola  e avevano il consenso dei genitori.
Tutto questo può non essere sufficiente a dare a due uomini la funzione genitoriale vicaria rispetto alla mamma e al papà naturali, se siamo del parere che il maschile e il femminile hanno un apporto diverso e complementare nel ruolo educativo.
E’ proprio su questo punto che si incentra il mio dissenso su tale decisione, e su cui invito a riflettere partendo da un confronto dialettico tra un passo testuale della motivazione del giudice tutelare e le parole di Papa Francesco, prese da un discorso di quando era ancora vescovo di Buenos Aires.
Si legge nella motivazione del giudice : “Il fatto che i componenti del nucleo abbiano il medesimo sesso non può considerarsi ostativo all’affidamento di un minore. Ciò anche tenuto conto che in assenza di certezze scientifiche o dati di esperienza costituisce mero pregiudizio la convinzione che sia dannoso  per lo sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”.
Non credo che  costituiscano “mero pregiudizio” gli studi di valenti ricercatori dell’ambito psico-pedagogico che affermano che la matrice maschile nella funzione educativa, in famiglia come a scuola, è decisamente differente dalla matrice femminile, e che entrambe sono funzionali allo sviluppo del bambino in una necessaria cooperazione complementare.
Diceva Papa Francesco, da vescovo di Buenos Aires, qualche tempo fa: “ Il matrimonio di un uomo e una donna non è la stessa cosa dell’unione di due persone dello stesso sesso. Distinguere non è discriminare, al contrario è rispettare. Un padre e una madre non sono la stessa cosa”.
Se è vero che il padre e la madre non sono la stessa cosa e che la matrice maschile nell’educazione è differente da quella femminile, affidare un bimbo  anche solo per due anni ma in un momento importante  della crescita, a due padri, significa togliergli qualcosa  di non secondaria importanza, l’apporto genitoriale al femminile, e non è la migliore decisione per il suo massimo bene.
C’è più di qualche motivo, dunque, per ritenere appellabile la pronuncia dei giudici qui commentata.

 Giovanni Fortuna

 

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