Berlusconi decaduto da Senatore

Perché la decisione andava rinviata. Alle 17.42 del 27 novembre 2013 il Senato della Repubblica ha espulso Silvio Berlusconi dal Parlamento Italiano, ponendo fine a quasi 20 anni di vita politica attiva nelle istituzioni dello Stato iniziati nel lontano 1994, con il seguente bilancio consuntivo : 4 volte Presidente del Consiglio, 1 volta Presidente europeo per il semestre italiano, 5 volte Deputato alla Camera, 1 volta parlamentare al Senato e record di permanenza a Palazzo Chigi, nei panni di Capo del governo, in quasi 70 anni  di  storia repubblicana.
Snocciolare questi numeri significativi serve per porre le basi a quanto qui si vuole sostenere: la decadenza era una decisione che meritava, per l’importanza del suo contenuto, maggiore ponderazione e un conseguente slittamento nel tempo, perché potesse essere sciolto ogni dubbio circa la costituzionalità del provvedimento adottato.
E’ bene precisare da subito che questi dubbi di liceità costituzionale non sono stati avanzati dagli amici di Berlusconi per motivi di convenienza  personale o di partigianeria politica, ma se da questi sono stati certamente avallati per i loro interessi di parte  la loro provenienza era di ben altra estrazione :  eminenti giuristi titolari di cattedre universitarie di diritto costituzionale, che mi sono preso la briga di andare a  decifrare  nei loro pareri “pro-veritate” che hanno prodotto.
Avevamo già avanzato sulle colonne di questo giornale, all’indomani della sentenza di condanna della Cassazione dell’estate scorsa, nei confronti dell’ex senatore Berlusconi, l’ipotesi dell’uso politico della giustizia ai suoi danni, lasciando agli elettori il beneficio del dubbio con il punto interrogativo, ma adducendo alla tesi espressa  qualche fondato motivo.
Proprio per uscire da questo dilemma e rendere trasparente la decisione sulla decadenza, al netto da pregiudiziali di lotta politica, che non devono inquinare il decorso della giustizia, occorreva passare dal vaglio della Corte Costituzionale,  per poter fugare ogni dubbio.
Perché non è vero, come i politici del Pd e di 5 stelle hanno strillato per tutto questo tempo e in tutte le televisioni, che questi dubbi erano meri pretesti dell’entourage berlusconiano per farla franca dalle malefatte presuntamente acclarate, ma sono dubbi avanzati da eminenti professori universitari di diritto, che meritano il rispetto di imparzialità da parte di ognuno, e nei cui meandri di arzigogolature dottrinarie, espresse nei loro pareri, io mi sono addentrato.
Si tratta dei professori Guzzetta, Zanon, Caravita, De Vergottini , Marandola, Spangher, Pansini e Nania.( Di questi uno lo conoscevo di persona, perché con lui ho sostenuto un esame universitario : Giuseppe De Vergottini, ordinario della cattedra di Diritto Costituzionale all’Università di Bologna).
Secondo questi eminenti giuristi, l’articolo 3 del decreto legislativo n. 235/ 2012 ( cosiddetta “Legge Severino” ), applicato dal Senato per mandare a casa Berlusconi, solleva dei dubbi di costituzionalità, e per questo bene avrebbe fatto la Camera parlamentare a sospendere il giudizio per chiedere  alla Corte una verifica sulla questione .
Qui non si ha la pretesa di sostenere l’assoluta certezza che la decadenza è un’ingiustizia, ma neanche avallare una decisione che dall’ottica degli avversari politici è tuonata come un plotone di esecuzione verso il nemico Berlusconi, di cui essere tutti contenti  per aver tolto di mezzo dalla scena  un cannibale mai domato nelle urne, perché  portava a casa 10 milioni di voti.
E allora che si chiarisca finalmente, spogliandoci una buona volta delle pregiudiziali di casacche partitiche dello squallido teatrino della politica italiana, qual è la questione sul piano puramente giuridico, dove a decidere deve essere unicamente l’Ordinamento vigente.
Tutto nasce dalla sentenza  della Cassazione del 1° agosto scorso, che ha chiamato in causa, come effetto della condanna  per frode fiscale,  l’applicazione ai danni di Berlusconi dell’articolo 3 della Legge “Severino”, “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità”, che così recita : «Qualora una causa di incandidabilità di cui all’articolo 1 ( la condanna in sede penale ) sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la camera di appartenenza delibera ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione». Questo articolo rimanda alla decisione del Parlamento: «Ciascuna camera», spiega l’articolo 66, «giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».
La questione controversa, di cui neanche gli addetti ai lavori hanno un parere unanime, ruota intorno alla qualificazione giuridica di questo articolo 3  cha ha sancito la decadenza di Berlusconi.
In sintesi: se si tratta di una sanzione penale tale norma non andava applicata,  perché si pone in contrasto con l’articolo 25 della Costituzione, 2° comma: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
Se si tratta di sanzione amministrativa, idem come sopra, perché in contrasto con l’articolo 1 della legge 689 del 1981 : «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione».
E’ il tanto inflazionato principio di irretroattività, in virtù del quale Berlusconi subirebbe  la decadenza che è in vigore solo dalla fine del 2012 per fatti commessi in un tempo precedente per i quali non sono applicabili  sanzioni entrate in vigore dopo il “tempus commissi delicti”.
Se invece l’articolo 3 di cui sopra indica solo un requisito di eleggibilità previsto per il diritto all’elettorato passivo, e dunque è una semplice norma di impulso e orientamento della vita politica, privo di carattere sanzionatorio, allora non si porrebbe alcuna questione di incostituziuonalità e la decadenza sarebbe lecita.
Pur nel rispetto di quest’ultima posizione, avanzata da qualche giurista che non mi ha convinto, (ma proprio perché il dubbio permane era cosa prudente e saggia da parte del Senato rinviare la decisione all’intervento dirimente della Corte) , voglio qui citare una frase di un grande studioso del passato, che considero illuminante per la nostra questione.
Scriveva Giulio Battaglini, grande avvocato e insigne giurista del primo ‘900, che ha ricoperto la cattedra di diritto penale e procedura penale presso l’ateneo bolognese: “ Sono effetti penali di una sentenza quelle conseguenze giuridiche di carattere afflittivo, diverse dalle pene accessorie, che derivano direttamente dalla condanna stessa e che consistono nell’incapacità di conservare, esercitare o acquistare diritti soggettivi pubblici o privati”.
Proviamo ad applicare questa frase, che sembra fatta su misura, al caso fin qui analizzato, e viene fuori che : l’articolo 3 della Legge Severino (applicato a Berlusconi per farlo decadere)  è una sanzione penale in quanto diversa  dalla pena accessoria dell’interdizione, (contenuta nella sentenza della Cassazione del 1° agosto)  e consiste nell’incapacità di conservare il diritto soggettivo pubblico del seggio senatoriale acquisito dall’elezione del 24 febbraio scorso.
La decadenza  dunque, secondo Battaglini, è una sanzione penale, perché ha un indubbio carattere afflittivo. E allora se così è la legge Severino non andava applicata a Berlusconi, perché le sanzioni penali non sono retroattive e si applicano solo per il futuro.

Giovanni Fortuna

 

 

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