Basilicata Regione virtuosa contro i privilegi della casta

In tempi di recessione economica, tagli alla spesa e obbligo di diminuzione del debito imposto dall’Europa, sopravviveva in Italia fino all’aprile scorso uno spreco consistente di denaro pubblico a favore dei nostri illustri politici-lavoratori. Ciò che lascia esterrefatti, di questa storia che andremo a raccontare, è che il tutto era assolutamente reso lecito, nonostante fosse intrinsecamente ingiusto, da un parere del Ministero dell’Interno,  organo preposto al controllo, diramato con atto del 17 febbraio 2004, che aveva avallato un privilegio della casta.
Tutto ciò perdurando fino al 9 aprile 2014, quando sotto la spinta della Corte dei Conti di Basilicata, il Ministro dell’Interno ha modificato il parere del 2004 in ossequio della normativa vigente.
Peccato però che la Legge in questione risalga al 2000, e che quindi andava fatta valere sin dalla prima nota ministeriale del 2004, se si fosse operata sin da subito l’interpretazione autentica della normativa vigente.
Entriamo nel merito della vicenda.
L’articolo 86, secondo comma, del Testo Unico degli Enti Locali (emanato con Decreto Legislativo n. 267 del 2000) prevede per i lavoratori autonomi che rivestano una serie di cariche politiche (sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane, unioni di comuni e consorzi fra enti locali, assessori provinciali e assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali ), il pagamento di una cifra forfettaria annuale pagata in quote mensili, a titolo di versamento degli oneri previdenziali.
La differenza con i lavoratori dipendenti, di cui al primo comma del medesimo articolo 86 del TUEL, è che mentre questi possono continuare a lavorare, continuando a percepire lo stipendio dal loro datore di lavoro, salvo il diritto al rimborso di questi dall’ente pubblico per i giorni di assenza per gli impegni della carica pubblica, anch’essa remunerata, i lavoratori autonomi devono andare in una sorta di aspettativa, smettendo di lavorare e  mantenendo il diritto al solo rimborso degli oneri per la pensione, versati dall’ente pubblico per il quale rivestono la carica elettiva, oltre allo stipendio di amministratore della cosa pubblica .
Questo è ciò che stabilisce la Legge.
Nutrendo delle serie perplessità, in tempi di crisi economica,  sull’ opportunità di una Legge che consenta il doppio stipendio ai politici che siano lavoratori subordinati – Decreto Legislativo 267/2000 voluto dal governo D’Alema II e mai modificato – qui si pone l’attenzione sull’altra metà del cielo, i lavoratori autonomi.
Ingegneri, avvocati, commercialisti, geologi e quant’altro il più delle volte facenti parte della categoria dei politici italiani con cariche pubbliche.
E qui entra in scena il Ministero dell’Interno, che per circa dieci anni ha interpretato il versamento dei contributi pensionistici a favore degli amministratori locali proveniente da un lavoro autonomo come una “compensazione per la riduzione degli affari derivante dall’espletamento del mandato amministrativo”.
In questo modo il Ministero ha inteso non effettuare alcun controllo, valutando che il versamento degli oneri previdenziali andava fatto comunque, indipendentemente dall’obbligo di Legge che impone agli autonomi di non lavorare se lo vogliono ricevere.
E così è accaduto che, grazie al contributo di un consigliere di quartiere del Comune di Bologna, eletto con Forza Italia, Marco Mingrone, sono riuscito a consultare un documento che prova come per tutta Italia questo privilegio sia stato in pratica cristallizzato, con nessun controllo di sorta e pagamenti forfettari di conseguenza per tutti coloro che ne facevano richiesta.
Poi è giunta, provvidenziale, la Corte dei Conti di Basilicata che con decisione n. 3 del 15/01/2014 ha posto fine alla problematica, dettata dai dubbi interpretativi, sancendo inequivocabilmente che l’art.86 secondo comma del TUEL (D.Lgs. 267/2000) può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo che ricopre una delle cariche previste dal primo comma si astenga del tutto dall’attività lavorativa.
Circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare rilasciando all’ente locale un’attestazione in cui dichiari la sospensione dell’attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all’ente previdenziale.
La Corte sostiene che, per quanto riguarda questa tipologia di lavoratori, il versamento della cifra forfettaria vada effettuato solo a seguito dell’espressa e concreta rinuncia all’espletamento dell’attività lavorativa svolta, così da garantire che l’incarico sia svolto nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti. I giudici sostengono che, anche se per il lavoro autonomo non sussiste l’istituto dell’aspettativa, non può sussistere una differenziazione tra i lavoratori dipendenti e quelli autonomi. Pertanto, il versamento della quota forfettaria potrà essere effettuato solo qualora il lavoratore rinunci alla propria attività lavorativa.
Alla luce di questa pronuncia, anche il Ministero dell’Interno ha finalmente cambiato orientamento e il 9 aprile 2014 ha modificato il parere di dieci anni prima, abbracciando l’interpretazione della Corte dei Conti che altro non fa che applicare la normativa.
Restano da fare due considerazioni finali.
Chi restituirà tutti i soldi che in 10 anni di mancati controlli hanno svuotato le casse dello Stato per le migliaia di politici cui abbiamo pagato i contributi?
Dopo tante volte in cui la Regione Basilicata è stata ricordata per essere agli ultimi posti delle cose che contano, per una volta mi pregio dell’onore, da lucano, di vederla brillare come regione virtuosa sopra le altre, esempio  di giustizia contro i privilegi della casta.

di Giovanni Fortuna

26.07.2014

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