“Giovanni Carmignani nella scienza penalistica: La vita e le opere”. il libro di Giuseppe Latronico

di Giuseppe Latronico, la prima opera completa sul fondatore della scuola classica, da cui nasce la moderna scienza del diritto penale.

Giovanni Carmignani è uno dei fondatori della scuola classica del diritto penale, che trovò la sua ultimazione in Francesco Carrara, il quale fu allievo dello stesso Carmignani.
La scuola classica, da cui nasce la moderna scienza del diritto penale, si sviluppa nella prima metà del XIX secolo ed influenzò per oltre un secolo il diritto penale. Essa, espressione giuridica dell’illuminismo, nasce in opposizione ad una concezione fondata sull’idea che il sovrano, quale promanazione divina, fosse il rappresentante e il depositario dell’ordine costituito, con la conseguenza che ogni violazione si configurava come un’opposizione nei suoi confronti. Per tale ragione, si tutelava il diritto leso essenzialmente attraverso i criteri dell’intimazione e della vendetta. In tale sistema i giudici agivano con eccessiva severità e spesso in modo del tutto arbitrario e anche le infrazioni più lievi erano punite con pene corporali, le quali andavano dalla gogna alla tortura, alla fustigazione, all’amputazione, sino alla pena di morte, molte delle quali inflitte pubblicamente.
Tale concezione e sistema giuridico vengono superati sotto la spinta del pensiero illuminista, che rinviene il fondamento del diritto di punire nel contratto sociale, che trovano un primo e basilare recepimento in ambito giuridico con Cesare Beccaria che con la sua opera “Dei delitti e delle pene”, avvia un cambiamento radicale della legislazione penale.
Le idee innovative del Beccaria vengono recepite nel Gran Ducato di Toscana di Leopoldo II, primo stato europeo a darne attuazione e il Carmignani fu uno degli artefici nella elaborazione della nuova legislazione penale.
L’opera del Beccaria, tuttavia, pur essendo uno dei più importanti studi filosofici del secolo dei Lumi e pur costituendo ancora oggi una pietra miliare della filosofia del diritto e della filosofia politica, non costituisce un trattato scientifico, non avendo natura tecnico – giuridica, ma ponendo dei principi generali a cui l’ordinamento giuridico si deve uniformare.
Tale carenza viene assolta dalla scuola classica che si pone il compito di tradurre tali principi nell’ambito della legislazione e del sistema giudiziario. La scuola classica è, infatti, volta a costruire un sistema scientifico del diritto penale e determina la fattispecie del reato, distinguendo un elemento obiettivo o materiale (il fatto) ed un elemento psicologico (la volontà colpevole).
In tale ambito il Carmignani con estremo rigore scientifico giunge a una sistemazione complessiva dell’intera dottrina del diritto penale e dei suoi fondamenti filosofici, fornendo una definizione di molte teorie ed istituti assai controversi. Egli, infatti, nello “Juris Criminali Elementa” discorre lucidamente del delitto, esponendone l’origine e la natura, indicandone poi gli elementi costitutivi, trattando la fase preliminare dell’intenzione e quella successiva dell’esecuzione; distingue il delinquente principale da quelli accessori; giunge ad una brillante classificazione dei reati; analizza la differenza tra il processo inquisitorio e quello accusatorio; opera una distinzione delle pene; delinea un sistema generale circa la struttura e l’organizzazione della polizia. Nella “Teoria delle Leggi della Sicurezza Sociale”, che per struttura e per le dottrine richiama “Juris Criminali Elementa”, invece, sono esposte le concezioni relative alla sicurezza sociale, le leggi della natura, della morale, del diritto, della pubblica sicurezza, oltre al diritto romano e perfino della filologia e della letteratura, oltre a riprendere la trattazione del delitto e delle pene.

Giovanni CarmignaniPer tale ragione, il Carmignani fu considerato il Linneo del diritto penale ed il Carrara vi riconobbe un’esattezza del metodo e una conseguenzialità logica dello stesso rigore di “una matematica”, che faceva del suo autore il vero “riordinatore del giure punitivo”, il “fondatore dell’insegnamento filosofico del diritto penale”, o, come poi si disse per tutto il secolo, della scuola classica del diritto penale.
Il Carmignani fu un uomo di grande cultura e dai molteplici interessi, occupandosi di letteratura e teatro.

La sua partecipazione alla vita letteraria, non fu un fatto episodico della sua produzione scientifica, basti pensare alla “Dissertazione Critica sulle tragedie di Vittorio Alfieri”, premiata Accademia di Lucca e considerata un punto di riferimento nell’ambito della prima critica alfieriana. Il Carmignani fu, inoltre, amico dell’Alfieri e interpretò perfino David nella rappresentazione del Saul.

Sul Carmignani, tuttavia, pur nell’importanza di tale figura e del ruolo assunto nell’ambito del diritto penale, osserva il Latronico, nella premessa del suo libro, mancava una disamina completa ed unitaria della sua opera giuridica. Al riguardo afferma: “Il materiale critico che riguarda il Carmignani è esiguo e comunque del tutto insufficiente a fornire un ritratto adeguato all’importanza del suo ruolo nella storia del diritto penale. Mancano, infatti, opere volte a trattare l’autore nella sua interezza, essendo limitate a singoli aspetti della sua produzione.
Tale carenza è ulteriormente ampliata dalla presenza di giudizi critici inesatti e di notizie infondate, dovuti in parte anche alla mancanza di una visione unitaria e globale dell’opera e della figura del Carmignani. Al riguardo, basti pensare che perfino nell’opera biografica del Caruana, premessa all’edizione del 1847 degli Elementa Juris Criminalis pubblicata a Malta e inviata all’Accademia Maltese il 16 novembre del 1847, si riscontrano manchevolezze e inesattezze.
La critica ha quindi senz’altro trascurato il Carmignani e ciò appare inspiegabile se si tiene conto che l’autore con la sua produzione scientifica ha provveduto alla sistemazione dell’intera dottrina del diritto penale e della dogmatica degli elementi del reato e per tali ragioni, a buon diritto, è da considerarsi il fondatore della Scuola Classica”.
Con l’opera “GIOVANNI CARMIGNANI NELLA SCIENZA PENALISTICA: LA VITA E LE OPERE”, Giuseppe Latronico fornisce un’analisi critica non solo su tutte le opere giuridiche del Carmignani, ma su tutta la sua produzione, in quanto “viene effettuato uno studio completo sul Carmignani, che ha per oggetto non solo la sua produzione giuridica, dottrinaria e forense, edita e inedita, ma anche i suoi interessi letterari e culturali, oltre alla sua formazione e vicende politiche. Si delinea, in altre parole, un quadro completo dell’autore, da cui emergono anche le qualità umane e a la personalità”.

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